PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 635-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 635-ter. - (Inquinamento idrico). - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nelle acque pubbliche superficiali o sotterranee, sostanze solide o liquide o semiliquide o fangose, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.
      La pena è da due a sei anni e la multa da euro 50.000 a euro 400.000 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
      La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000 se dal fatto deriva un disastro ambientale o se il fatto è commesso in una zona naturale protetta.
      Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.
      Quando i delitti previsti dal presente articolo siano commessi per colpa, si applicano le pene rispettivamente stabilite ridotte di un terzo.
      La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta:

          1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

          2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

          3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

 

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          4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

      Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi nei modi tecnicamente possibili, demandando per l'esecuzione la polizia giudiziaria, con spese a carico del soggetto responsabile».